[1]Armi leggere e di piccolo calibro

[2]1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (small arms and light weapons, SALW) e relative munizioni nonche' la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 2. Le parti ribadiscono l'impegno a osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illecito di SALW e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonche' gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. 3. Le parti s'impegnano a cooperare e ad assicurare il coordinamento e la complementarita' delle loro azioni di contrasto al commercio illecito di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale e convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art9 · fonte su Normattiva