Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la pace e la sicurezza internazionali. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare e attuare pienamente a livello nazionale gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, e gli altri obblighi internazionali in materia. Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 2. Le parti convengono inoltre di cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori:

  • a)adottando le misure necessarie, secondo il caso, per firmare, ratificare o aderire e attuare integralmente tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;
  • b)mantenendo un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 3. Le parti convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art8 · fonte su Normattiva