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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 608, che ha dato esecuzione, con effetto dal 19 aprile 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma, mediante scambio di Note, l'8 aprile 1935, col quale e' stato stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore fra essi della Convenzione internazionale del 30 marzo 1931 sul regime fiscale dei veicoli automobili esteri, la tassazione dei veicoli automobili di ciascuno dei due Paesi che circolano nell'altro continua ad essere regolata dall'Accordo italo-svizzero del 19 dicembre 1930 e che conseguentemente essi rinunciano ad introdurre nei reciproci rapporti il libretto (carnet) fiscale internazionale previsto dalla Convenzione anzidetta.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 3 giugno 1935 - Anno XIII

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]MUSSOLINI - DI REVEL - RAZZ - BENNI.

[12]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 1 agosto 1935 al 9 maggio 2025

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