[1]Esclusione dalle procedure di risoluzione delle controversie
[2]Per le disposizioni che si richiamano ai diritti e agli obblighi in ambito OMC derivanti dalla presente sottosezione le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
