[1]Esclusione dalle procedure di risoluzione delle controversie

[2]Per le disposizioni che si richiamano ai diritti e agli obblighi in ambito OMC derivanti dalla presente sottosezione le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art103 · fonte su Normattiva