[1]Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

[2]1. I collegi arbitrali istituiti a norma del presente accordo non si pronunciano su controversie riguardanti i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti o degli Stati del CARIFORUM firmatari derivanti dall'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. 2. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La parte o lo Stato del CARIFORUM firmatario che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 206, paragrafo 1, della presente parte o a norma dell'accordo OMC, non puo' tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Ai fini del presente paragrafo, il procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considera avviato quando una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario abbia chiesto la costituzione di un collegio (panel) ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie. 3. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte o a uno Stato del CARIFORUM firmatario proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. Nessuna disposizione dell'Accordo OMC osta a che le parti sospendano i benefici previsti dal presente accordo.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art222 · fonte su Normattiva