[1]Regioni ultraperiferiche
[2]1. Quando un prodotto originario di una o piu' Repubbliche della parte AC e' importato nel territorio di una o piu' regioni ultraperiferiche della parte UE in quantitativi cosi' accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche interessate della parte UE, quest'ultima, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, puo' adottare in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio della regione interessata o delle regioni interessate. 2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, altre norme di cui alla presente sottosezione applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali sono applicabili anche alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo. 3. In caso di grave deterioramento o di minaccia di un grave deterioramento della situazione economica di regioni estremamente sottosviluppate delle Repubbliche della parte AC, il Consiglio di associazione puo' discutere se il presente articolo possa applicarsi anche a tali regioni.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
