[1]Intervallo tra due misure

[2]Le misure di salvaguardia di cui alla presente sottosezione non si applicano alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla meta' della durata del periodo di applicazione piu' recente della misura di salvaguardia.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art108 · fonte su Normattiva