[1]Intervallo tra due misure
[2]Le misure di salvaguardia di cui alla presente sottosezione non si applicano alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla meta' della durata del periodo di applicazione piu' recente della misura di salvaguardia.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
