[1]Trattamento nazionale
[2]1. Nei settori specificati nell'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili. 2. Una parte puo' adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e prestatori di servizi simili oppure un trattamento formalmente diverso. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte rispetto ai servizi e ai prestatori di servizi simili dell'altra parte. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori in questione sono stranieri.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
