[1]Accesso al mercato
[2]1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato attraverso le modalita' di prestazione definite all'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordati e specificati negli impegni specifici di cui all'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi). 2. Salvo quanto diversamente precisato nell'allegato XI, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure:
- a)limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessione di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessita' economica;
- b)limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; e
- c)limitazioni del numero complessivo di imprese di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di una verifica della necessita' economica(17).
[3]---------- (17) Il paragrafo 2, lettera c), non riguarda le misure di una parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
