[1]Personale chiave e laureati in tirocinio

[2]1. Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) o all'allegato XII (Riserve relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio della parte UE), la parte UE consente agli investitori delle Repubbliche della parte AC di impiegare presso il loro stabilimento persone fisiche delle Repubbliche della parte AC, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 173. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una societa', novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e dodici mesi per i laureati in tirocinio. Salvo quanto diversamente specificato nell'allegato XII, nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo, la parte UE si astiene dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e le misure che costituiscono limitazioni discriminatorie. 2. Nei settori elencati nell'allegato XIII (Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio) e fatte salve le riserve e le condizioni in esso precisate, le Repubbliche della parte AC consentono agli investitori della parte UE di impiegare presso il loro stabilimento persone fisiche della parte UE, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 173. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di un anno, rinnovabile per il periodo massimo consentito a norma delle disposizioni pertinenti della rispettiva legislazione delle parti. L'ingresso e il soggiorno temporanei dei visitatori per motivi professionali sono consentiti per una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi. Nei settori elencati nell'allegato XIII e fatte salve le riserve e le condizioni in esso precisate, le Repubbliche della parte AC si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e le misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art174 · fonte su Normattiva