[1]Personale chiave e laureati in tirocinio

[2]1. Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato IV, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari consentono agli investitori dell'altra parte di assumere alle dipendenze di loro presenze commerciali persone fisiche dell'altra parte, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 80. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una societa', novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e dodici mesi per i laureati in tirocinio. 2. Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 del presente titolo, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, salvo quanto diversamente specificato nell'allegato IV, misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o mediante l'imposizione di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art81 · fonte su Normattiva