[1]Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate
[2]1. Ciascuna parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra parte concernente le sue misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che riguardano il presente titolo o incidono sul medesimo. Entro l'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte designa inoltre uno o piu' punti di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste materie agli investitori e ai prestatori di servizi dell'altra parte che le richiedano. Tali punti di informazione non sono necessariamente i depositari delle disposizioni legislative e regolamentari. 2. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo puo' essere interpretata come tale da imporre alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
