[1]Servizio universale

[2]1. Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende istituire o mantenere. 2. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte. 3. Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di garantire il servizio universale. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio, conformemente alla rispettiva legislazione. 4. Le parti provvedono affinche':

  • a)gli elenchi di tutti gli abbonati di telefonia fissa siano a disposizione degli utenti conformemente alla rispettiva legislazione; e
  • b)le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art191 · fonte su Normattiva