[1]Riservatezza delle informazioni

[2]Ciascuna delle parti garantisce, conformemente alla rispettiva legislazione, la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, nonche' dei relativi dati sul traffico, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate agli scambi di servizi.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art192 · fonte su Normattiva