[1]Pubblicazione degli avvisi

[2]Avviso di gara 1. Per ciascun appalto disciplinato, salvo nei casi descritti all'articolo 220, un soggetto appaltante pubblica un avviso di gara sul mezzo appropriato di cui all'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI. Ciascun avviso reca le informazioni di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) dell'allegato XVI. Gli avvisi devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso regionale, laddove esistente. Avviso di appalti programmati 2. I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, ogni anno, un avviso sugli appalti programmati in futuro ("avviso di appalti programmati"). L'avviso indica l'oggetto degli appalti e la data approssimativa di pubblicazione dei relativi avvisi di gara e la data del possibile svolgimento della gara stessa. 3. Un soggetto appaltante puo', se la legislazione interna lo prevede, pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara purche' vi indichi il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) e precisi che i fornitori interessati devono manifestare al soggetto appaltante il loro interesse per l'appalto.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art213 · fonte su Normattiva