[1]Condizioni di partecipazione
[2]1. Un soggetto appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente a quelle condizioni essenziali a garantire che i fornitori possiedano la capacita' giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto. 2. Nello stabilire se un fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, un soggetto appaltante ne valuta la capacita' finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attivita' d'impresa da questi svolta tanto all'interno quanto al di fuori del territorio della parte cui il soggetto appaltante appartiene e non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto, il fornitore debba avere in precedenza ottenuto l'aggiudicazione di uno o piu' contratti da un soggetto appaltante di una determinata parte o debba avere una precedente esperienza di lavoro nel territorio di una determinata parte. 3. Nell'effettuare la valutazione il soggetto appaltante si basa sulle condizioni previamente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara. 4. Un soggetto appaltante puo' escludere dalla partecipazione un fornitore per motivi quali il fallimento, false dichiarazioni, gravi inadempienze nel rispetto di qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti, condanne per crimini o altri reati gravi, colpa professionale grave, evasione fiscale o motivi analoghi. Ciascuna parte puo' adottare o mantenere in vigore procedure per dichiarare l'esclusione dalla partecipazione ai suoi appalti, a tempo indeterminato o per un periodo di tempo definito, i fornitori dei quali la parte abbia scoperto il coinvolgimento in azioni fraudolente o in altri atti illegali in rapporto agli appalti. Su richiesta dell'altra parte, una parte individua, per quanto possibile, i fornitori dei quali e' stata disposta l'esclusione a norma delle citate procedure e, se del caso, scambia le informazioni relative a tali fornitori o alle azioni fraudolente o agli atti illegali. 5. Il soggetto appaltante puo' chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nonche' i subappaltatori proposti. Tale comunicazione lascia impregiudicata la responsabilita' dell'operatore economico principale.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
