[1]Diritto d'informazione
[2]Le parti possono disporre che l'autorita' giudiziaria abbia il potere, a meno che cio' non sia sproporzionato rispetto alla gravita' della violazione, di ordinare all'autore della violazione di comunicare al titolare dei diritti l'identita' di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonche' i loro canali di distribuzione.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
