[1]Misure provvisorie e cautelari
[2]1. Ciascuna parte prevede che la sua autorita' giudiziaria abbia il potere di emettere misure provvisorie e cautelari e dare ad esse sollecita esecuzione per impedire imminenti violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale o vietare il proseguimento delle asserite violazioni. Tali misure possono essere disposte su richiesta del titolare dei diritti inaudita altera parte o dopo aver sentito la parte convenuta, conformemente alle norme di procedura di ciascuna parte. 2. Ciascuna parte dispone che la sua autorita' giudiziaria abbia il potere di obbligare l'attore a fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare, con un sufficiente grado di certezza, che e' in atto o imminente una violazione dei diritti dell'attore, nonche' di ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi, in misura tale che cio' non possa indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in questione.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
