[1]Limitazioni della responsabilita' dei prestatori di servizi
[2]Le parti convengono che esse manterranno in vigore le limitazioni della responsabilita' dei prestatori di servizi attualmente previste nella loro rispettiva legislazione, ossia:
- a)per la parte UE: quelle previste dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico;
- b)per le Repubbliche della parte AC: quelle adottate a livello interno per conformarsi agli obblighi internazionali. Le parti possono ritardare la decorrenza di efficacia di quanto disposto dal presente articolo per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
