[1]Sanzioni penali

[2]Le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. I possibili rimedi comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti a costituire un deterrente, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravita'. Ove opportuno, i possibili rimedi comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nella commissione del reato. Le parti possono prevedere procedimenti e sanzioni penali applicabili ad altri casi di violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art271 · fonte su Normattiva