[1]Decisione del collegio

[2]1. Il collegio notifica la sua decisione sulla questione in esame alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro centoventi giorni dalla sua costituzione. 2. Qualora il collegio non ritenga possibile il rispetto del termine di cui al paragrafo 1, il suo presidente ne da' immediata notifica per iscritto alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Salvo circostanze eccezionali, la decisione e' notificata entro centocinquanta giorni dalla data di costituzione del collegio. 3. Nei casi urgenti, riguardanti soprattutto merci deperibili o stagionali, il collegio fa il possibile per notificare la decisione entro sessanta giorni dalla sua costituzione. Salvo circostanze eccezionali, la decisione e' notificata entro settanta giorni dalla data di costituzione del collegio. Su richiesta di una delle parti della controversia, il collegio puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso entro dieci giorni dalla sua costituzione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art313 · fonte su Normattiva