[1]Regolamento di procedura

[2]1. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo sono disciplinate dal regolamento di procedura adottato dal Consiglio di associazione. 2. A condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate, le udienze del collegio sono pubbliche conformemente al regolamento di procedura. 3. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, il collegio - entro cinque giorni dalla data della sua costituzione - e' investito del seguente mandato: "esaminare la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio alla luce delle pertinenti disposizioni della parte IV del presente accordo, in modo da stabilire la compatibilita' della misura contestata con le disposizioni di cui all'articolo 309 del titolo X (Risoluzione delle controversie) e pronunciarsi sulla questione in conformita' all'articolo 313 del titolo X (Risoluzione delle controversie)." 4. Le parti della controversia, nel caso in cui abbiano concordato un diverso mandato, devono darne notifica al collegio entro due giorni dal loro accordo. 5. Conformemente al regolamento di procedura puo' essere richiesta la rimozione di un membro che, a giudizio di una parte della controversia, viola il codice di condotta o non soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 325.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art319 · fonte su Normattiva