[1]Testi facenti fede

[2]Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art363 · fonte su Normattiva