[1]Buon governo nel settore fiscale
[2]Le parti, conformemente alle loro rispettive competenze, miglioreranno la cooperazione internazionale nel settore fiscale per agevolare la riscossione del legittimo gettito fiscale ed elaborare misure volte a un'attuazione efficace dei principi comuni di buon governo nel settore fiscale, concordati a livello internazionale e richiamati all'articolo 22 della parte II del presente accordo.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
