[1]Buon governo nel settore fiscale

[2]Le parti, conformemente alle loro rispettive competenze, miglioreranno la cooperazione internazionale nel settore fiscale per agevolare la riscossione del legittimo gettito fiscale ed elaborare misure volte a un'attuazione efficace dei principi comuni di buon governo nel settore fiscale, concordati a livello internazionale e richiamati all'articolo 22 della parte II del presente accordo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art69 · fonte su Normattiva