[1]Micro, piccole e medie imprese

[2]Le parti, riconoscendo il contributo che le micro, piccole e medie imprese danno alla coesione sociale attraverso la riduzione della poverta' e la creazione di posti di lavoro, nonche' attraverso la prestazione di servizi non finanziari, di formazione e di assistenza tecnica, convengono di promuovere la competitivita' e l'inserimento nei mercati internazionali delle MPMI rurali e urbane e delle organizzazioni che le rappresentano. Esse convengono di farlo realizzando tra l'altro le seguenti azioni di cooperazione:

  • a)l'assistenza tecnica e altri servizi per lo sviluppo delle imprese;
  • b)il rafforzamento dei quadri istituzionali locali e regionali per la creazione e il funzionamento delle MPMI;
  • c)il sostegno alle MPMI affinche' possano essere presenti sui mercati locali e internazionali di beni e servizi partecipando a fiere, missioni commerciali e altre iniziative promozionali;
  • d)la promozione di processi produttivi;
  • e)la promozione dello scambio di esperienze e delle migliori pratiche;
  • f)lo stimolo agli investimenti congiunti, ai partenariati e alle reti di imprese;
  • g)l'individuazione e la riduzione degli ostacoli riguardanti l'accesso delle MPMI alle fonti di finanziamento e la creazione di nuovi meccanismi di finanziamento;
  • h)la promozione del trasferimento di tecnologie e conoscenze;
  • i)il sostegno all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo;
  • j)il sostegno all'utilizzo di sistemi di gestione della qualita'.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art70 · fonte su Normattiva