[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente accordo si intende per: 1. "investimento disciplinato", un investimento di proprieta' diretta o indiretta o controllato direttamente o indirettamente da un investitore contemplato di una delle parti nel territorio dell'altra parte1. ______ 1 Si precisa che tra gli investimenti effettuati "nel territorio dell'altra parte" sono compresi quelli realizzati in una zona economica esclusiva o su una piattaforma continentale, secondo quando disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.

[3]2. Per "investimento" si intende qualunque tipo di attivita' che presenti le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitale o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili, l'assunzione di un rischio o una certa durata. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui:

  • a)beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, nonche' qualsiasi altro diritto patrimoniale, per esempio a titolo di locazione finanziaria, mutuo ipotecario, diritto di ritenzione e pegno;
  • b)un'impresa, comprese succursali, quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa, inclusi i diritti che ne derivano;
  • c)obbligazioni, prestiti e altri strumenti di debito, compresi i diritti che ne derivano;
  • d)altre attivita' finanziarie, compresi contratti derivati, contratti a termine e opzioni;
  • e)contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione, condivisione dei proventi e altri contratti simili;
  • f)crediti monetari o diritti su altre attivita' o all'adempimento di una prestazione contrattuale a carattere patrimoniale;
  • g)diritti di proprieta' intellettuale1 e avviamento; e ______ 1 per diritti di proprieta' intellettuale s'intende:
  • a)tutte le categorie di proprieta' intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS") vale a dire:
  • i)il diritto d'autore ed i diritti connessi;
  • ii)i brevetti (compresi, nel caso dell'Unione, i diritti derivanti da certificati protettivi complementari);
  • iii)i marchi;
  • iv)i disegni;
  • v)le topografie di circuiti integrati;
  • vi)le indicazioni geografiche;
  • vii)la protezione di informazioni segrete; e
  • b)la privativa per ritrovati vegetali.
  • h)licenze, autorizzazioni, permessi e diritti simili conferiti a norma del diritto interno, comprese le concessioni per l'esplorazione, la coltivazione, l'estrazione o lo sfruttamento di risorse naturali2. ______ 2 Si precisa che un'ordinanza o una sentenza emessa nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo non costituisce di per se' un investimento. I rendimenti che sono investiti sono trattati come investimenti, e i mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attivita' non ne alterano la qualifica di investimenti; 3. "investitore contemplato", una persona fisica3 o giuridica di una parte che ha effettuato un investimento nel territorio dell'altra parte; ______ 3 Il termine "persona fisica" comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia senza essere cittadini lettoni o di qualunque altro Stato, ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari lettoni, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri).

[4]4. "persona fisica di una parte", un cittadino di Singapore o di uno degli Stati membri dell'Unione, secondo il rispettivo diritto; 5. "persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprieta' di privati o dello Stato, comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; 6. "persona giuridica dell'Unione" o "persona giuridica di Singapore", una persona giuridica costituita rispettivamente in conformita' del diritto dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione, o di Singapore, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale1, o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio dell'Unione o nel territorio di Singapore. Se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio rispettivamente dell'Unione o di Singapore, essa non e' considerata una persona giuridica dell'Unione o di Singapore, a meno che non eserciti un'attivita' commerciale sostanziale rispettivamente nel territorio dell'Unione o di Singapore. ______ 1 Per "amministrazione centrale" s'intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali. 2 La parte UE riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attivita' commerciale sostanziale". Di conseguenza, la parte UE estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformita' del diritto di Singapore e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio di Singapore unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di Singapore.

[5]7. "misura", qualsiasi legge, regolamento, procedura, prescrizione o pratica; 8. "trattamento" o "misura"1 adottati o mantenuti in vigore da una parte, comprendenti quelli di: ______ 1 Si precisa che le parti riconoscono che i termini "trattamento" o "misura" comprendono le omissioni.

  • a)amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; e
  • b)organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali; 9. "rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprieta' intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo; 10. "valuta liberamente convertibile", una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali. 11. "stabilimento":
  • a)la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica: oppure
  • b)la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, per stabilire o mantenere legami economici durevoli nel territorio di una parte al fine di svolgere un'attivita' economica; 12. "attivita' economica", ogni attivita' di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non a titolo commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; 13. "parte UE", l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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