[1]Ambito di applicazione

[2]1. Il presente capo si applica agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati effettuati in conformita' del diritto applicabile, indipendentemente dal fatto che tali investimenti siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente accordo1. ______ 1 Si precisa che il presente capo non si applica al trattamento riservato da una parte agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

[3]2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente accordo, l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica alle sovvenzioni concesse da una parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali. 3. L'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica:

  • a)agli appalti pubblici di beni e servizi acquistati da pubbliche amministrazioni per scopi governativi e non ai fini di una rivendita, di un utilizzo in una fornitura di beni o in una prestazione di servizi a titolo commerciale; oppure
  • b)ai servizi audiovisivi;
  • c)alle attivita' svolte nell'esercizio dei pubblici poteri nei rispettivi territori di ciascuna parte; ai fini del presente accordo, per attivita' svolta nell'esercizio dei pubblici poteri si intende qualsiasi attivita', eccetto un'attivita' svolta a titolo commerciale o in concorrenza con uno o piu' fornitori.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art21 · fonte su Normattiva