[1]Indennizzo delle perdite

[2]1. Gli investitori contemplati di una parte, i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio dell'altra parte, ottengono da quest'ultima, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello riservato da tale parte ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi paese terzo, e comunque quello dei due piu' favorevole all'investitore contemplato interessato. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli investitori contemplati di una parte che, in una delle situazioni previste dal paragrafo 1, subiscano perdite nel territorio dell'altra parte derivanti:

  • a)dalla requisizione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorita' dell'altra parte; oppure
  • b)dalla distruzione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorita' dell'altra parte, senza che la situazione lo richiedesse; ottengono dall'altra parte la restituzione dei beni o l'indennizzo delle perdite subite.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art25 · fonte su Normattiva