[1]Surrogazione

[2]Qualora una parte, o un organismo che opera per conto di tale parte, effettui un pagamento a favore di uno dei propri investitori in base a una garanzia, un contratto di assicurazione o una qualsiasi altra forma indennitaria da essi sottoscritti o concessi in relazione a un investimento, l'altra parte riconosce la surrogazione, il trasferimento di qualsiasi diritto o titolo o la cessione di qualsiasi pretesa in relazione a tale investimento. La parte o l'organismo che opera per conto della parte puo' far valere il diritto o la pretesa surrogati o ceduti allo stesso titolo con cui l'investitore avrebbe potuto far valere il diritto o la pretesa originari. Tali diritti surrogati possono essere esercitati dalla parte o dall'organismo che opera per conto della parte, oppure dall'investitore previa autorizzazione della parte o dell'organismo che opera per conto della parte.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art28 · fonte su Normattiva