[1]ARTICOLO VII - ULTERIORI GARANZIE

[2]Sezione 7.01 Ciascuna Parte, a proprie spese, dovra', e si adoperera' in ogni modo ragionevole per far si' che eventuali terze parti che si rendano necessarie procedano a, sottoscrivere e consegnare tempestivamente i documenti, e compiere gli atti che possono essere ragionevolmente richiesti al fine di dare piena efficacia al presente Contratto.

Testo vigente dal 7 novembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-06;163~accordo-di-supporto-artvii · fonte su Normattiva