[1]ARTICOLO VII - ULTERIORI GARANZIE
[2]Sezione 7.01 Ciascuna Parte, a proprie spese, dovra', e si adoperera' in ogni modo ragionevole per far si' che eventuali terze parti che si rendano necessarie procedano a, sottoscrivere e consegnare tempestivamente i documenti, e compiere gli atti che possono essere ragionevolmente richiesti al fine di dare piena efficacia al presente Contratto.
Testo vigente dal 7 novembre 2024
