[1]delle competenze

[2]Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarieta', tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

Testo vigente dal 20 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;14~convenzione-art4 · fonte su Normattiva