- 1)La domanda di trasferimento puo' essere presentata:
- a)dallo Stato di condanna;
- b)dallo Stato di esecuzione.
- 2)La persona condannata puo' esprimere presso lo Stato di condanna o presso lo Stato di esecuzione desiderio di essere trasferita in virtu' del presente Accordo.
- 3)Lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione le informazioni richieste ai fini dell'applicazione del presente Accordo.
Testo vigente dal 18 febbraio 2013
