[1]oggetto di un provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera
[2]1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d'esecuzione puo', fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest'ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna, comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. 2. Lo Stato d'esecuzione da' il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver considerato il parere del condannato. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato d'esecuzione:
- a)una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo eventuale trasferimento, e
- b)una copia del provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. 4. Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sara' perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della liberta' personale, per un qualsiasi fatto, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
- a)quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni del condannato; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entita' della pena;
- b)quando, avendo avuto la possibilita' di farlo, il condannato non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato d'esecuzione, o se vi e' ritornato dopo averlo lasciato. 5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato d'esecuzione puo' adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini di una interruzione della prescrizione. 6. Ogni Stato contraente puo', per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che non procedera' all'esecuzione di condanne alle condizioni di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 15 aprile 2021
