1. Le Parti Contraenti solleciteranno la cooperazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie e di testi scolastici e scientifici dell'altra Parte. In particolare, le Parti Contraenti favoriranno: lo scambio di libri; l'organizzazione di mostre e la partecipazione a fiere librarie; la cooperazione diretta tra editori; la promozione di contatti diretti tra scrittori, autori di pubblicazioni letterarie e scientifiche e traduttori dei due Paesi. 2. Le Parti incoraggiano le attivita' nel campo dell'istruzione e della cultura volte ad assicurare la piena tutela dei diritti umani internazionalmente garantiti in particolare intensificando la lotta contro la discriminazione, il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia. Le relative attivita' potranno essere concordate per l'Italia con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani presso il Ministero degli affari esteri. 3. Le Parti, inoltre, promuoveranno simili iniziative nel campo dell'istruzione e della cultura finalizzate a favorire la parita' tra uomo e donna e la valorizzazione delle creativita' della donne e della loro produzione culturale.

Testo vigente dal 3 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;14~accordo-art10 · fonte su Normattiva