Le due Parti concordano che possono essere ammessi a procedure di riconoscimento in ognuno dei due Paesi i titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni universitarie dell'altro Paese a seguito di corsi di studio ordinari e completi previsti per la generalita' degli studenti e svoltisi interamente in sedi universitarie statali o legalmente riconosciute. Una definitiva regolamentazione della materia potra' essere stabilita da uno speciale accordo bilaterale.

Testo vigente dal 3 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;14~accordo-art9 · fonte su Normattiva