[1]Direttore esecutivo della Fondazione

[2]1. La Fondazione e' gestita da un direttore esecutivo, nominato dal consiglio dei governatori per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta, e designato in seguito alla presentazione di candidature da parte dei membri della Fondazione UE-ALC. 2. Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori, il direttore esecutivo non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo. 3. La carica di direttore esecutivo e' retribuita e viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il direttore esecutivo designato proviene da uno Stato membro dell'UE, il presidente nominato proverra' da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa. 4. Il direttore esecutivo e' il rappresentante giuridico della Fondazione ed esercita le seguenti funzioni:

  • a)elabora il programma di lavoro pluriennale e annuale della Fondazione e il suo bilancio in consultazione con il presidente;
  • b)nomina e dirige il personale della Fondazione, garantendo che rispetti gli obiettivi della Fondazione;
  • c)esegue il bilancio;
  • d)presenta al consiglio dei governatori relazioni d'attivita' periodiche e annuali, nonche' i conti finanziari, per adozione, assicurando procedure trasparenti e la corretta circolazione delle informazioni riguardanti tutte le attivita' realizzate o sostenute dalla Fondazione, compreso un elenco aggiornato delle istituzioni e delle organizzazioni identificate a livello nazionale, nonche' di quelle che partecipano alle attivita' della Fondazione;
  • e)presenta la relazione di cui all'art. 18;
  • f)prepara le riunioni e assiste il consiglio dei governatori;
  • g)consulta, se necessario, i rappresentanti competenti della societa' civile e altri soggetti sociali, in particolare le istituzioni eventualmente individuate dai membri della Fondazione UE-ALC, a seconda della questione sollevata e delle esigenze concrete, informando il consiglio dei governatori dei risultati di tali contatti ai fini di un ulteriore esame;
  • h)conduce consultazioni e negoziati con il Paese che ospita la Fondazione e con le altre parti del presente accordo per quanto riguarda i particolari delle agevolazioni di cui gode la Fondazione in tali Stati;
  • i)conduce negoziati riguardo a qualsiasi accordo o strumento giuridico avente ripercussioni internazionali, con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici o privati su questioni che vanno oltre il funzionamento amministrativo quotidiano della Fondazione, previa debita consultazione e notifica al consiglio dei governatori circa l'inizio e la conclusione prevista di tali negoziati e previe consultazioni periodiche sul loro contenuto, campo di applicazione e probabile esito;
  • j)riferisce al consiglio dei governatori in merito a eventuali azioni giudiziarie che coinvolgano la Fondazione.

Testo vigente dal 30 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-13;140~accordo-art15 · fonte su Normattiva