[1]Finanziamento della Fondazione

[2]1. I contributi sono versati su base volontaria, fatta salva la partecipazione al consiglio dei governatori. 2. La Fondazione e' finanziata principalmente dai suoi membri. Il consiglio dei governatori, nel rispetto dell'equilibrio biregionale, puo' valutare altre modalita' di finanziamento delle attivita' della Fondazione. 3. In casi specifici, previe notifica e consultazione del consiglio dei governatori per approvazione, la Fondazione e' autorizzata a generare risorse supplementari tramite finanziamenti esterni di enti pubblici e privati, anche attraverso l'elaborazione di relazioni e analisi su richiesta. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente per le attivita' della Fondazione. 4. La Repubblica federale di Germania fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario alla Fondazione, locali opportunamente ammobiliati idonei all'utilizzazione da parte della Fondazione e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.

Testo vigente dal 30 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-13;140~accordo-art16 · fonte su Normattiva