[1]ARTICOLO VI Il presente Accordo restera' in vigore a meno che non venga denunciato da una delle Parti Contraenti con un preavviso di almeno sei mesi. In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Rimini, il 13 ottobre 1991, in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;141~accordo-artvi · fonte su Normattiva