[1]ARTICOLO VI Il presente Accordo restera' in vigore a meno che non venga denunciato da una delle Parti Contraenti con un preavviso di almeno sei mesi. In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Rimini, il 13 ottobre 1991, in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH
Testo vigente dal 21 marzo 1996
