[1]Ciascuna delle Parti contraenti potra' denunciare in qualsiasi momento il presente trattato mediante notifica all'altra Parte contraente e il trattato cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente trattato ed ivi apposto 1 loro sigilli.

[3]FATTO a Roma, in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il 9 novembre 1982.

[4]Per la Repubblica italiana CLELIO DARIDA

[5]Per gli Stati Uniti d'America WILLIAM FRENCH SMITH

[6]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224~trattato-art21 · fonte su Normattiva