• 1)I rappresentanti straordinari degli Stati membri ed i membri del Consiglio dei Delegati che non siano cittadini italiani o che non siano residenti permanenti in Italia godranno delle imm unita' e privilegi accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente.
  • 2)Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Istituto che compiono missioni ufficiali per conto dell'Istituto o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Istituto ed i funzionari di altre organizzazioni internazionali o non governative in visita presso la sede dell'Istituto per motivi ufficiali godranno nell'esercizio delle loro funzioni e per la durata della loro missione in Italia delle immunita' e privilegi necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.
  • 3)I rappresentanti o membri del Consialio aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana godranno soltanto delle immunita' e dei privilegi in materia di immunita' giurisdizionale e di in;iiolabilita' per' gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Testo vigente dal 22 luglio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-07-12;141~accordo-art11 · fonte su Normattiva