[1]Articolo VIII
[2]Membri del Personale
[3](a) I membri del personale del Segretariato nonche' gli Esperti di cui all'articolo 1, Iettera (k), godranno nel territorio italiano dal momento del loro reclutamento: (i) di immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Questa esenzione non si applica alle controversie di lavoro che potranno sorgere tra il Segretariato ed i membri del personale;
[4](b) I membri del personale e gli Esperti, che non sono cittadini italiani o non sono residenti permanenti in Italia, godranno, dal momento del loro reclutamento, dei seguenti privilegi ed immunita': (i) esenzione per se stessi, per i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri. Su richiesta del Segretariato, ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale, che sono residenti in Italia, sara' accordata la possibilita' di assumere un impiego in Italia; (ii) immunita' dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; (iii) stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformita' alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche; (iv) stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali, cosi' come i loro coniugi e relativi familiari a carico; (v) diritto di importare in esenzione fiscale, franco dogana e senza altre imposizioni, restrizioni o limitazioni alle importazioni del loro mobilio e di altri effetti, ivi compresa una automobile entro sei mesi dalla loro prima assunzione in Italia, in uno o piu' invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione fiscale i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi articoli; (vi) esenzione dalle imposte dirette sui salari ed emolumenti corrisposti dal Segretariato. (vii) L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Segretariato o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. Il Segretariato, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
[5](c) Le esenzioni ai sensi del presente Accordo non si applicheranno agli oneri ed ai dazi che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi. (d) Gli Esperti, i Rappresentanti degli Stati membri, nonche', i dipendenti del Segretariato impiegati presso la sede di Innsbruck, in missione sul territorio italiano per il Segretariato, godranno dei privilegi e delle immunita' di cui ai precedenti commi (a) (i), (b) (i) (ii) e (iii). (e) I privilegi e le immunita' previsti nel presente Accordo non si applicheranno al personale localmente reclutato per servizi interni del Segretariato. (f) Ogni anno il Segretariato comunichera' al Governo la lista dei membri del personale e degli esperti ai quali si applicheranno le disposizioni del presente Accordo.
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
