Art. 6 (Atto di Ginevra)
[1]Priorita'
[2](1) [Rivendicazione della priorita'] a) La domanda internazionale, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi, puo' contenere una dichiarazione rivendicante la priorita' di una o piu' domande precedenti depositate in o per un paese parte di detta Convenzione, o membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.
- b)Il Regolamento puo' stabilire che la dichiarazione di cui alla lettera a) sia presentata dopo il deposito della domanda internazionale. In tal caso il Regolamento stabilisce il termine entro il quale tale dichiarazione puo' essere presentata. (2) [Domanda internazionale quale base per la rivendicazione della priorita'] A partire dalla data di deposito, e indipendentemente dal suo esito, la domanda internazionale equivale a un deposito regolare ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
