Art. 2 (Atto di Ginevra)
[1]Applicabilita' di ulteriore protezione accordata dalla legislazione delle Parti contraenti e da determinati trattati internazionali
[2](1) [Legislazione delle Parti contraenti e determinati trattati internazionali] Le disposizioni del presente Atto non pregiudicano l'applicazione di una tutela piu' ampia riconosciuta dalla legislazione di una Parte contraente, ne' pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d'arte e alle opere d'arte applicata concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, ne' la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'Accordo sui diritti di Proprieta' Intellettuale attinenti al commercio allegato all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. (2) [Obbligo di conformita' alla Convenzione di Parigi] Ciascuna Parte contraente deve conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi relativa ai disegni e modelli industriali.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
