Art. 8 (Atto di Ginevra)
[1]Rettifica delle irregolarita'
[2](1) [Esame della domanda internazionale] Se l'Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale, all'atto della sua ricezione da parte dello stesso Ufficio, non adempie alle prescrizioni del presente Atto e del Regolamento, esso invita il richiedente ad apportare le dovute correzioni entro il termine prescritto. (2) [Irregolarita' non sanate] a) Se il richiedente non si conforma all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale e' considerata abbandonata, fatto salvo quanto disposto alla lettera b).
- b)Nel caso di un'irregolarita' riguardante l'articolo 5, paragrafo (2), o una prescrizione speciale notificata al Direttore generale da una Parte contraente in conformita' al Regolamento, qualora il richiedente non si conformi all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale e' ritenuta sprovvista della designazione di tale Parte contraente.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
