Art. 9 (Atto di Ginevra)
[1]Data di deposito della domanda internazionale
[2](1) [Domanda internazionale depositata direttamente] Se la domanda internazionale e' depositata direttamente presso l'Ufficio internazionale la data di deposito, fatto salvo il paragrafo 3, e' quella in cui l'Ufficio internazionale riceve la domanda internazionale. (2) [Domanda internazionale depositata indirettamente] Se la domanda internazionale e' depositata attraverso l'ufficio della Parte contraente del richiedente, la data di deposito e' determinata come prescritto. (3) [Domanda internazionale avente alcune irregolarita'] Se la domanda internazionale, alla data in cui e' ricevuta dall'Ufficio internazionale, presenta un'irregolarita' che comporta il differimento della data di deposito della domanda stessa, la data di deposito e' quella in cui la rettifica e' ricevuta dall'Ufficio internazionale.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
