[1]E' convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale, con le seguenti modificazioni:

[2]All'art. 1, dopo le parole: "prodotti petroliferi" sono inserite le altre: "effettuata a far tempo dal 1 novembre 1956". Al medesimo art. 1 e' aggiunto il seguente comma: "Il rimborso stesso e' altresi' esteso agli olii da gas, aventi le caratteristiche indicate nella tabella C, lettera E, allegata al decreto-legge sopra indicato, limitatamente ai quantitativi importati in base ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero". All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi: "Su richiesta dell'importatore ed in attesa della determinazione della misura del rimborso, il Comitato interministeriale per i prezzi determina con propria delibera la liquidazione provvisoria del maggior onere denunciato, in misura non eccedente l'80 per cento del rimborso richiesto. "In base a detta delibera, il competente Ufficio finanziario consente la estrazione per il consumo di quantitativi di prodotti petroliferi per un ammontare di imposta di fabbricazione pari alla somma indicata nella delibera stessa".

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1415~artunico · fonte del testo