[1]E' convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, con le seguenti modificazioni:

[2]L'ultimo comma dell'art. 1 e' soppresso. ((All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma: "Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facolta' di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purche' i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilita' Peusky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • a)i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;
  • b)i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarieta' con le raffinerie".)) Nella tabella A, voce D), punto 1, sono soppresse le parole-: "lubrificanti e degli". Nella tabella B, voce F), dopo il punto 6, e' aggiunto: "7 - destinati al consumo per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria". Nella colonna "Aliquota per quintale (lire)" in corrispondenza del punto 7 e' aggiunta la cifra "2.000".

Testo vigente dal 27 dicembre 1955

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 dicembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1954 al 27 dicembre 1955. 22 parole tolte, 139 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'ultimo comma dell'art. 1 e' soppresso. All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma: "tolto: L'art. 2 del decreto- legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e' soppressoaggiunto: Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facolta' di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purche' i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilita' Peusky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:

aggiunto: a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;

aggiunto: b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarieta' con le raffinerie". Nella tabella A, voce D), punto 1, sono soppresse le parole-: "lubrificanti e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-01-31;2~artunico · fonte del testo