imprese di trasporto e il loro personale sono tenuti a osservare le disposizioni del presente Accordo e le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i trasporti e la circolazione stradale in vigore sul territorio di ciascuna Parte contraente.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142~accordo-art17 · fonte su Normattiva