[1]Trasporti
[2]1. Le Parti convengono di collaborare nei settori rilevanti della politica dei trasporti nell'intento di migliorare le possibilita' d'investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, gestire l'impatto ambientale dei trasporti e rendere piu' efficienti i sistemi di trasporto. 2. La cooperazione fra le Parti in questo settore e' volta a promuovere:
- a)lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche, normative e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, marittimi e aerei, l'aspetto logistico dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali, nonche' la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;
- b)lo scambio di opinioni sui sistemi di navigazione satellitare europeo (segnatamente Galileo), con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato;
- c)il proseguimento del dialogo sui servizi di trasporto aereo per garantire senza indebiti ritardi la certezza giuridica degli accordi bilaterali sui servizi aerei in vigore tra i singoli Stati membri e le Filippine;
- d)il proseguimento del dialogo sul potenziamento delle reti infrastrutturali e delle operazioni di trasporto aereo per garantire la rapidita', l'efficienza, la sostenibilita' e la sicurezza della circolazione di persone e merci e la promozione dell'applicazione del diritto della concorrenza e della regolamentazione economica del settore aereo, favorendo la convergenza normativa e l'attivita' delle imprese, e vagliare la possibilita' di sviluppare ulteriormente le relazioni nel settore del trasporto aereo. E' opportuno incentivare ulteriormente i progetti di cooperazione di comune interesse nel settore del trasporto aereo;
- e)il dialogo sulla politica e sui servizi di trasporto marittimo, in particolare per promuovere lo sviluppo dell'industria del trasporto marittimo, affrontando tra l'altro aspetti come:
- i)lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti i trasporti marittimi e i porti;
- ii)la promozione dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, la non introduzione di clausole di ripartizione del carico, la concessione del trattamento nazionale e delle clausole NPF per le navi gestite da cittadini o imprese dell'altra Parte e le questioni pertinenti connesse ai servizi di trasporto "porta a porta" che comprendono una tratta marittima, tenendo conto del diritto nazionale delle Parti;
- iii)la gestione efficace dei porti e l'efficienza dei servizi di trasporto marittimo e
- iv)la promozione della cooperazione per gli aspetti del trasporto marittimo di comune interesse e per quanto riguarda il lavoro marittimo e l'istruzione/formazione dei marittimi a norma dell'art. 27;
- f)un dialogo sull'effettiva applicazione delle norme in materia di sicurezza dei trasporti e di prevenzione dell'inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi, compresa la lotta alla pirateria, e i trasporti aerei, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti di cui le Parti sono firmatarie, e delle norme, compresa la cooperazione nei consessi internazionali pertinenti, volte a garantire una migliore applicazione delle normative internazionali. A tal fine, le Parti promuoveranno la cooperazione e l'assistenza tecnica per le questioni connesse alla sicurezza dei trasporti e le considerazioni ambientali, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione nei settori marittimo e aereo, le operazioni di ricerca e salvataggio, gli incidenti e le relative indagini. Le Parti si concentreranno anche sulla promozione di modi di trasporto rispettosi dell'ambiente.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
