[1]1. La legislazione interna di ciascuna parte contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo.

[2]2. Le disposizioni del presente Accordo non portano pregiudizio ai diritti e agli obblighi che risultano dagli accordi bilaterali o multilaterali gia' conclusi da ciascuna delle parti contraenti.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142~accordo-art22 · fonte su Normattiva